Art. 10
Programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria
In vigore dal 8 ago 2008
Programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria
Se il certificato prevede un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, i prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se:
a)
il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento ha realizzato, per un periodo di almeno sei mesi, un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria indicato alla colonna 7 di cui all’allegato I, parte 1, e tale programma soddisfa le condizioni:
i)
indicate all’allegato IV, parte I; oppure
ii)
del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’UIE (19);
b)
il paese terzo informa la Commissione di tutti i cambiamenti del suo programma di sorveglianza dell’influenza aviaria.
Storico versioni
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