Art. 11
Vaccinazione contro l’influenza aviaria
In vigore dal 8 ago 2008
Vaccinazione contro l’influenza aviaria
Se nei paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti si procede alla vaccinazione contro l’influenza aviaria, il pollame o i prodotti derivati dal pollame vaccinato sono importati nella Comunità soltanto se:
a)
il paese terzo effettua la vaccinazione contro l’influenza aviaria in conformità di un piano di vaccinazione indicato alla colonna 8 della tabella figurante all’allegato I, parte 1, e tale piano soddisfa i requisiti di cui all’allegato V;
b)
il paese terzo informa la Commissione di tutti i cambiamenti del suo piano di vaccinazione contro l’influenza aviaria.
Storico versioni
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