Art. 13

Deroghe per l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle

In vigore dal 8 ago 2008
Deroghe per l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle 1.   Per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e in deroga all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le seguenti condizioni: a) il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento consente l’utilizzo di vaccini conformi ai criteri generali di cui all’allegato VI, parte I, ma non ai criteri specifici di cui alla parte II di tale allegato; b) sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte I. 2.   Per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e in deroga all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui sono consentite le importazioni di carne di pollame nella Comunità è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte II.
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