Art. 13
Deroghe per l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle
In vigore dal 8 ago 2008
Deroghe per l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle
1. Per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e in deroga all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le seguenti condizioni:
a)
il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento consente l’utilizzo di vaccini conformi ai criteri generali di cui all’allegato VI, parte I, ma non ai criteri specifici di cui alla parte II di tale allegato;
b)
sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte I.
2. Per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e in deroga all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui sono consentite le importazioni di carne di pollame nella Comunità è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se sono rispettate le ulteriori condizioni sanitarie di cui all’allegato VII, parte II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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