Art. 15
Condizioni specifiche per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici
In vigore dal 8 ago 2008
Condizioni specifiche per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici
Oltre ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 6, le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità rispettano le seguenti condizioni:
a)
recano una stampigliatura che comprende un timbro recante il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
b)
ciascuna confezione di uova esenti da organismi patogeni specifici contiene unicamente uova dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:
i)
le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto alla lettera a);
ii)
un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova esenti da organismi patogeni specifici;
iii)
il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo dello speditore;
c)
le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità sono trasportate direttamente verso la loro destinazione finale una volta completati con esito soddisfacente i controlli all’importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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