Art. 15

Condizioni specifiche per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici

In vigore dal 8 ago 2008
Condizioni specifiche per le importazioni di uova esenti da organismi patogeni specifici Oltre ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 6, le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità rispettano le seguenti condizioni: a) recano una stampigliatura che comprende un timbro recante il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; b) ciascuna confezione di uova esenti da organismi patogeni specifici contiene unicamente uova dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni: i) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto alla lettera a); ii) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova esenti da organismi patogeni specifici; iii) il nome o la denominazione sociale e l’indirizzo dello speditore; c) le uova esenti da organismi patogeni specifici importate nella Comunità sono trasportate direttamente verso la loro destinazione finale una volta completati con esito soddisfacente i controlli all’importazione.
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