Art. 16
Condizioni specifiche per il trasporto di pollame e pulcini di un giorno
In vigore dal 8 ago 2008
Condizioni specifiche per il trasporto di pollame e pulcini di un giorno
Il pollame e i pulcini di un giorno importati nella Comunità non possono:
a)
essere caricati su mezzi che trasportino altro pollame e pulcini di un giorno di qualifica sanitaria inferiore;
b)
durante il trasporto verso la Comunità, essere fatti transitare attraverso o scaricati in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui non sono consentite le importazioni di pollame e pulcini di un giorno nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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