Art. 17
Condizioni specifiche per le importazioni di carni di ratiti
In vigore dal 8 ago 2008
Condizioni specifiche per le importazioni di carni di ratiti
Possono essere importate nella Comunità solo le carni ottenute da ratiti che siano stati sottoposti alle misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea di cui all’allegato X, parte II.
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