Art. 14
Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno
In vigore dal 8 ago 2008
Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno
1. Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di:
a)
pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e uova da cova e pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti, le condizioni di cui all’allegato VIII;
b)
ratiti da riproduzione e da reddito e loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all’allegato IX.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova o pulcini di un giorno.
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