Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 8 ago 2008
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti («i prodotti in questione»): a) pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici; b) carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti. Esso istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità. 2.   Il presente regolamento non si applica al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni. 3.   Il presente regolamento si applica fatte salve le condizioni specifiche di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e paesi terzi.
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Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2008/798) — Testo vigente | Portale Normativo