Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 8 ago 2008
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nella Comunità, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti («i prodotti in questione»):
a)
pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici;
b)
carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti.
Esso istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui i prodotti in questione possono essere importati nella Comunità.
2. Il presente regolamento non si applica al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni.
3. Il presente regolamento si applica fatte salve le condizioni specifiche di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e paesi terzi.
Storico versioni
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