Art. 8

Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dall’influenza aviaria

In vigore dal 8 ago 2008
Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti indenni dall’influenza aviaria 1.   Ai fini del presente regolamento, un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da cui i prodotti in questione sono importati nella Comunità è considerato indenne da influenza aviaria quando: a) l’influenza aviaria non è presente nel paese terzo, suo territorio, zona o compartimento da almeno 12 mesi prima della certificazione da parte del veterinario ufficiale; b) qualora richiesto dal certificato, è stato realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’ per un periodo di almeno sei mesi prima della certificazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo. 2.   Quando si verifica un focolaio di influenza aviaria in un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento precedentemente indenne da tale malattia in base al paragrafo 1, tale paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è nuovamente considerato indenne dall’influenza aviaria qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) nel caso della HPAI, è stata realizzata una politica di abbattimento totale (stamping out) per lottare contro la malattia; b) nel caso della LPAI, è stata realizzata una politica di abbattimento totale oppure il pollame è stato macellato per lottare contro la malattia; c) si è proceduto a una pulizia e disinfezione adeguata in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti; d) si è effettuata con risultati negativi la sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità dell’allegato IV, parte II, per un periodo di tre mesi dopo il completamento della pulizia e disinfezione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:798:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo