Art. 6

Procedure di esame, campionamento e test

In vigore dal 8 ago 2008
Procedure di esame, campionamento e test Quando, per le importazioni dei prodotti in questione nella Comunità, i certificati prevedono esami, campionamento e test per individuare influenza aviaria, micoplasma, malattia di Newcastle, salmonella e altri agenti patogeni rilevanti per la salute pubblica e animale, tali prodotti sono importati nella Comunità soltanto se sono stati effettuati tali esami, campionamento e test ad opera dell’autorità competente del paese terzo interessato o, se del caso, dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione in conformità dell’allegato III.
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