Art. 5
Condizioni per le importazioni e il transito
In vigore dal 8 ago 2008
Condizioni per le importazioni e il transito
1. I prodotti importati e in transito nella Comunità sono conformi alle condizioni di cui agli e al capo III.
2. Il paragrafo 1 non si applica a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova o pulcini di un giorno. Tuttavia, tali singole partite possono essere importate soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate tali importazioni, e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il paese terzo, suo territorio, zona o compartimento è elencato alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, e la colonna 4 di tale tabella contiene un modello di certificato veterinario per il prodotto in questione;
b)
non vi è un divieto di importazione dovuto a motivi di polizia sanitaria;
c)
le condizioni per l’importazione comprendono un obbligo di isolamento o quarantena in seguito all’importazione.
3. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono conformi a quanto segue:
a)
le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all’allegato I, parte 1;
b)
le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell’allegato I, parte 1;
c)
le garanzie complementari di salute animale eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione e di cui al certificato;
d)
le restrizioni relative all’approvazione di un programma di lotta alla salmonella si applicano soltanto se sono indicate all’opportuna colonna della tabella figurante nell’allegato I, parte 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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