Art. 4
Certificazione veterinaria
In vigore dal 8 ago 2008
Certificazione veterinaria
1. I prodotti in questione importati nella Comunità sono accompagnati da un certificato veterinario, come indicato alla colonna 4 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, relativo al prodotto interessato, compilato in conformità delle note e dei modelli di certificato veterinario di cui alla parte 2 di tale allegato («il certificato»).
2. Se il trasporto di pollame e pulcini di un giorno comprende, anche solo per parte del viaggio, un tragitto via nave, ai certificati veterinari per l’importazione di tali prodotti è allegata una dichiarazione del comandante della nave in conformità dell’allegato II.
3. Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno in transito attraverso la Comunità sono accompagnati:
a)
dal certificato veterinario di cui al paragrafo 1 recante la dicitura «per il transito attraverso la CE»; e
b)
dal certificato richiesto dal paese terzo di destinazione.
4. Le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti che transitano attraverso la Comunità sono accompagnati da un certificato redatto in conformità del modello di cui all’allegato XI e sono conformi alle condizioni ivi stabilite.
5. Ai fini del presente regolamento, il transito può comprendere lo stoccaggio durante il transito in conformità degli della direttiva 97/78/CE.
6. È consentito l’utilizzo della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati armonizzati a livello comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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