Art. 7
Obbligo di segnalazione delle malattie
In vigore dal 8 ago 2008
Obbligo di segnalazione delle malattie
I prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se il terzo paese interessato:
a)
informa la Commissione in merito alla situazione della malattia entro le 24 ore dalla conferma di qualsiasi focolaio iniziale di HPAI o della malattia di Newcastle;
b)
presenta senza indugio gli isolati virali dei focolai iniziali di tali malattie al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle (18); tali isolati virali però non sono necessari per le importazioni di uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l’importazione di tali prodotti nella Comunità;
c)
presenta alla Commissione aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia.
Storico versioni
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