Art. 7

Obbligo di segnalazione delle malattie

In vigore dal 8 ago 2008
Obbligo di segnalazione delle malattie I prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti soltanto se il terzo paese interessato: a) informa la Commissione in merito alla situazione della malattia entro le 24 ore dalla conferma di qualsiasi focolaio iniziale di HPAI o della malattia di Newcastle; b) presenta senza indugio gli isolati virali dei focolai iniziali di tali malattie al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle (18); tali isolati virali però non sono necessari per le importazioni di uova, ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l’importazione di tali prodotti nella Comunità; c) presenta alla Commissione aggiornamenti regolari sulla situazione della malattia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:798:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo di segnalazione delle malattie (Art. 7 Regolamento (UE) 2008/798) — Testo vigente | Portale Normativo