Art. 8
Effetto di incentivazione
In vigore dal 6 ago 2008
Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.
3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
a)
che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
b)
che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
c)
che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
d)
che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
e)
per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all', che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.
4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e
b)
la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente.
5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all', si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all', paragrafo 3.
Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli , si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all', si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all', si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo.
6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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