Art. 13

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione 1.   I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50 % dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 2.   Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto. 3.   L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata. 4.   Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 5.   La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo. 6.   Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7. 7.   Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione. I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI. Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto. 8.   Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento. 9.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata: a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI; b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento. 10.   Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.
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Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo