Art. 15

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 1.   Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   L'intensità di aiuto non supera: a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese. 3.   Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni. 4.   Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera: a) il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; b) il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (29); c) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; d) il 40 % degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.
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