Art. 15
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
1. Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera:
a)
il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b)
il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
a)
i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure
b)
i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.
4. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera:
a)
il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
b)
il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (29);
c)
il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
d)
il 40 % degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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