Art. 16
Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile
1. I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.
3. Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa.
Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui al primo comma.
4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.
5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:
a)
interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
b)
spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
c)
energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
d)
ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;
e)
contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale.
6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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