Art. 14
Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
1. I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese.
3. Gli aiuti non superano:
a)
2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
b)
1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b).
4. L'intensità di aiuto non supera:
a)
nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, il 35 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni successivi;
b)
nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il 25 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi.
Tali intensità possono essere aumentate del 5 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60 % della media UE-25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km2 e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.
5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:
a)
interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
b)
spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
c)
energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
d)
ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.
6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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