Art. 12

Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti

In vigore dal 6 ago 2008
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti 1.   Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere: a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento. 2.   Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) essere considerati ammortizzabili; c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (28) sul venditore o viceversa; d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI. 3.   Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni.
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Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo