Art. 17
Definizioni
In vigore dal 6 ago 2008
Definizioni
Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:
1)
«tutela ambientale/tutela dell’ambiente»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;
2)
«misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;
3)
«norma comunitaria»:
a)
una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure
b)
l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 2, di tale direttiva;
4)
«fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;
5)
«biocarburanti»: un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;
6)
«biocarburanti sostenibili»: i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’ della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l’uso dell’energia derivante dalle fonti rinnovabili (31). Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva.
7)
«produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
8)
«cogenerazione»: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
9)
«cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (33);
10)
«imposta ambientale»: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente;
11)
«livello comunitario minimo di imposizione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE;
12)
«investimenti in attivi materiali»: gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.
Storico versioni
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