Art. 42
Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili
1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.
3. Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali contemplati all', che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto.
Sono ammissibili i seguenti costi:
a)
i costi per l'adeguamento dei locali;
b)
i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile;
c)
i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili;
d)
nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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