Art. 44

Disposizioni transitorie

In vigore dal 6 ago 2008
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'. 2.   Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili. 3.   Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.
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Disposizioni transitorie (Art. 44 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo