Art. 29
Aiuti sotto forma di capitale di rischio
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti sotto forma di capitale di rischio
1. Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.
3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.
4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity.
6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50 % da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30 % da investitori privati.
7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:
a)
ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento e
b)
ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.
8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:
a)
un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e
b)
gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;
c)
vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.
Storico versioni
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