Art. 25

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali 1.   I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE. 3.   Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.
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Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo