Art. 24
Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all', ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condizioni di cui all' e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all' sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.
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