Art. 21

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico 1.   Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte: a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo; oppure b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 2.   L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 3.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all', paragrafi 6 e 7. I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2. Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni. I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno. 4.   L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 5.   I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all', paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.
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Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (Art. 21 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo