Art. 19

Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie 1.   Gli aiuti agli investimenti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2.   L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui all', paragrafo 2. 3.   Gli aiuti per l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati. 4.   Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esentati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale. 5.   L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 6.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all', paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.
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Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo