Art. 20
Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investimenti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.
3. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme; essa non supera il 10 % per le piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme.
4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma.
I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all', paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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