Art. 22

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento 1.   Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 3.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all', paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. 4.   Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione 2007/74/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
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