Art. 26
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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