Art. 28

Definizioni

In vigore dal 6 ago 2008
Definizioni Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni: 1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori; 2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; 3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital; 4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale; 5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale; 6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo; 7) per «strategia di uscita» si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali; 8) per «impresa destinataria» si intende un'impresa in cui un investitore o un fondo di investimento valutino di investire.
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Definizioni (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo