Art. 37

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato 1.   Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto. 3.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona. 4.   I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione. 5.   Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di cui all'.
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Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo