Art. 36
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione
In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione
1. Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Il beneficiario è una PMI.
3. L'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.
4. Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75 % dei costi ammissibili;
5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.
6. Sono ammissibili i seguenti costi:
a)
per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;
b)
per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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