Art. 39

Aiuti alla formazione

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti alla formazione 1.   Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   L'intensità di aiuto non supera: a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi: a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili; b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. 3.   Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica. 4.   I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti: a) costi del personale docente; b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione; c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto; d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.
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Aiuti alla formazione (Art. 39 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo