Art. 35

Aiuti a nuove imprese innovative

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti a nuove imprese innovative 1.   Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto. 3.   I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15 % del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno. 4.   Gli aiuti non superano 1 milione di euro. Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 5.   Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.
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Aiuti a nuove imprese innovative (Art. 35 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo