Art. 34

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca 1.   Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 2.   Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato. 3.   Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente. I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici. 4.   Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti. 5.   L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. 6.   I costi ammissibili sono quelli previsti all', paragrafo 5. 7.   Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli del presente regolamento.
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Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (Art. 34 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo