Art. 32

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica 1.   Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   L'intensità di aiuto non supera: a) per le PMI, il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale; b) per le grandi imprese, il 65 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. 3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.
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Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica (Art. 32 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo