Art. 33

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

In vigore dal 6 ago 2008
Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale 1.   Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all', paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale. 3.   Sono ammissibili i seguenti costi: a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
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Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (Art. 33 Regolamento (UE) 2008/800) — Testo vigente | Portale Normativo