Art. 5
Trasparenza degli aiuti
In vigore dal 22 lug 2008
Trasparenza degli aiuti
1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. In particolare, sono considerati trasparenti i seguenti tipi di aiuto:
a)
le sovvenzioni dirette e gli abbuoni di interessi;
b)
gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di riferimento prevalenti al momento della concessione e tenuto conto dell’esistenza di normali garanzie e/o rischi eccessivi associati al prestito;
c)
gli aiuti concessi nell’ambito di regimi di garanzia,
—
per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; oppure
—
per i quali l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» fissati nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
d)
gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, quando le misure prevedono un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.
2. I seguenti tipi di aiuto non sono considerati trasparenti:
a)
gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
b)
gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio.
3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l’importo totale dell’anticipo rimborsabile non supera la soglia applicabile nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l’importo totale dell’anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l’intensità di aiuto applicabile.
Storico versioni
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