Art. 3

Condizioni per l’esenzione

In vigore dal 22 lug 2008
Condizioni per l’esenzione 1.   Gli aiuti ad hoc che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, che qualsiasi aiuto individuale accordabile nel loro ambito soddisfi tutte le condizioni di cui al presente regolamento e che rechino un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Gli aiuti individuali concessi in base ai regimi di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a condizione che rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento, che sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, e che le singole misure di aiuto contengano un riferimento esplicito al presente regolamento che ne riporti il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4.   Prima di concedere aiuti ai sensi del presente regolamento gli Stati membri verificano che le misure finanziate e gli effetti delle stesse siano conformi al diritto comunitario. 5.   Le misure di aiuto sono esentate ai sensi del presente regolamento solo nella misura in cui prevedano esplicitamente che, durante il periodo di concessione dell’aiuto, i beneficiari rispettino le norme della politica comune della pesca e che, se durante tale periodo si constata che il beneficiario non rispetta tali norme, l’aiuto percepito debba essere rimborsato in proporzione alla gravità dell’infrazione.
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Condizioni per l’esenzione (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/736) — Testo vigente | Portale Normativo