Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 22 lug 2008
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a)
gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
b)
gli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
c)
gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
d)
gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà;
e)
i regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
f)
gli aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
3. Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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