Art. 4

Intensità di aiuto e costi ammissibili

In vigore dal 22 lug 2008
Intensità di aiuto e costi ammissibili 1.   Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l’importo di aiuto è l’equivalente sovvenzione dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. 2.   I costi ammissibili devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 55, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’ del regolamento (CE) n. 498/2007 e devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.
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