Art. 26
Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 lug 2008
Disposizioni transitorie
1. Le notifiche non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce delle linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca.
Gli aiuti notificati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi prima di tale data in assenza di un’autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all’ del presente regolamento, con l’eccezione dell’obbligo di menzionare il regolamento e il numero di identificazione attribuito dalla Commissione. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.
2. I regimi esentati in forza del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui all’, secondo comma.
Storico versioni
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