Art. 24

Esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE

In vigore dal 22 lug 2008
Esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE 1.   Nella misura in cui costituiscano aiuti di Stato, le esenzioni fiscali applicabili all’intero settore della pesca, che siano introdotte dagli Stati membri in conformità dell’ della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 2.   Gli aiuti ambientali sotto forma di esenzioni o sgravi fiscali applicabili alla pesca nelle acque interne e alla piscicoltura, che siano introdotti dagli Stati membri in conformità dell’ della direttiva 2003/96/CE, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato a condizione che siano concessi per un periodo massimo di dieci anni. Al termine di tale periodo di dieci anni, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione. Al beneficiario dello sgravio fiscale è applicato almeno il livello comunitario minimo di imposizione fissato dalla succitata direttiva.
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Esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE (Art. 24 Regolamento (UE) 2008/736) — Testo vigente | Portale Normativo