Art. 25
Trasparenza e controllo
In vigore dal 22 lug 2008
Trasparenza e controllo
1. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentato a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tali informazioni sono fornite mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica stabilita della Commissione e nella forma prevista all'allegato I.
La Commissione accusa senza indugio ricevuta di detta sintesi.
La sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della Commissione.
2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentato a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su Internet il testo integrale della misura di aiuto, indicando i criteri e le condizioni di concessione dell’aiuto e l’autorità erogatrice. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia accessibile su Internet per tutta la durata di applicazione della misura in questione. La sintesi delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato a norma del paragrafo 1 specifica l'indirizzo Internet che conduce direttamente al testo integrale della misura di aiuto. Tale indirizzo deve inoltre figurare nella relazione annuale presentata ai sensi del paragrafo 4.
3. In caso di concessione di aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del presente regolamento relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e all’indirizzo Internet di cui al paragrafo 2.
4. Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (17), gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull’applicazione del presente regolamento relativa all’intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento.
5. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti ad hoc o agli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuti esentato in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni di cui al presente regolamento siano soddisfatte, comprese le informazioni sulla qualifica di quelle imprese la cui ammissibilità agli aiuti o alle maggiorazioni dipende dalla loro qualifica di PMI, le informazioni relative all’effetto di incentivazione dell’aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l’importo preciso dei costi ammissibili allo scopo di applicare il presente regolamento.
6. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.
7. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente al paragrafo 1.
8. Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione, entro il periodo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l’applicazione del presente regolamento.
Se dette informazioni non sono fornite entro tale periodo o entro un periodo concordato di comune accordo, la Commissione invia un sollecito in cui fissa un nuovo termine per l’invio delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che tutte le future misure di aiuto individuali adottate nell’ambito del regime in causa dovranno essere notificate alla Commissione.
Storico versioni
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