Art. 6

Cumulo

In vigore dal 22 lug 2008
Cumulo 1.   Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all’, paragrafo 3, e delle intensità massime di aiuto previste al capo 2, si tiene conto dell’importo totale delle misure di aiuto pubblico a favore dell’attività o del progetto oggetto dell’aiuto, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie. 2.   Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili. 3.   Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d’importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione (16), ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili (coincidenti in parte o integralmente), ove tale cumulo porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.
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