Art. 7
Effetto di incentivazione
In vigore dal 22 lug 2008
Effetto di incentivazione
1. Il presente regolamento esclude unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se permettono al beneficiario di realizzare attività o progetti che non avrebbe realizzato in tale forma in assenza degli aiuti.
Questa condizione si considera soddisfatta se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro in questione.
3. Le condizioni stabilite al paragrafo 2 non si applicano a misure fiscali che dispongono il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro, qualora tali misure fiscali siano state adottate prima dell’inizio dei lavori relativi al progetto o all’attività oggetto dell’aiuto.
4. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 3 non siano soddisfatte, l’intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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