Art. 6

Riduzione dell'aiuto finanziario comunitario

In vigore dal 14 lug 2008
Riduzione dell'aiuto finanziario comunitario 1.   La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario prevista all', paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 199/2008 è proporzionale al numero di settimane di ritardo calcolato a partire dai termini di cui agli . La riduzione è pari al 2 % dell'aiuto finanziario comunitario totale per ogni periodo di due settimane di ritardo, con una riduzione massima del 25 % del costo annuo totale del programma nazionale. 2.   La riduzione dell'aiuto finanziario comunitario prevista all', paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 199/2008 è proporzionale al numero di mancate trasmissioni dei dati agli utilizzatori finali. La riduzione è pari all'1 % dell'aiuto finanziario comunitario totale per ogni richiesta inevasa, con una riduzione massima del 25 % del costo annuo totale del programma nazionale. 3.   Nei casi in cui si applicano sia il paragrafo 1 che il paragrafo 2, la riduzione massima cumulativa non supera il 25 % del costo annuo totale del programma nazionale.
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