Art. 5
Presentazione della relazione annuale
In vigore dal 14 lug 2008
Presentazione della relazione annuale
1. Gli Stati membri presentano per via elettronica la relazione annuale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il 31 maggio di ogni anno successivo all'anno di attuazione del programma nazionale. La relazione annuale comprende, in particolare, per ogni modulo e sezione in conformità del programma comunitario pluriennale e per ogni regione in conformità dell', lettera a):
a)
una descrizione dell'esecuzione annuale del programma, con l'indicazione dei risultati prodotti dalle azioni previste;
b)
i dati analitici annuali.
2. Per la presentazione della relazione annuale gli Stati membri si avvalgono:
a)
dei modelli e degli orientamenti definiti dal CSTEP per quanto riguarda gli aspetti tecnici e scientifici del programma;
b)
dei moduli finanziari forniti dalla Commissione per quanto riguarda gli aspetti finanziari del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:665:oj#art-5