Art. 4
Coordinamento regionale
In vigore dal 14 lug 2008
Coordinamento regionale
1. Scopo delle riunioni di coordinamento regionale di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 199/2008 è di valutare gli aspetti riguardanti il coordinamento regionale dei programmi nazionali e, se necessario, di formulare raccomandazioni per una migliore integrazione dei programmi nazionali e per la suddivisione dei compiti tra gli Stati membri.
2. Il presidente della riunione è designato dalla riunione di coordinamento regionale, di concerto con la Commissione, per un periodo di due anni.
3. Le riunioni di coordinamento regionale possono essere convocate una volta all'anno. L'ordine del giorno della riunione è proposto dalla Commissione di concerto con il presidente e comunicato al corrispondente nazionale di cui all', paragrafo 1, tre settimane prima della riunione stessa. Gli Stati membri presentano alla Commissione l'elenco dei partecipanti due settimane prima della riunione.
Storico versioni
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